IMU E TASI 2018

Data di pubblicazione:
19 Ottobre 2021

Con delibera di Consiglio Comunale n° 9 (IMU) e n° 10 (TASI) del 28/02/2018 sono state confermate:
· Aliquote TASI 1,6 per mille;
· Aliquote IMU
a) Aliquota per abitazione principale e pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 0,40 per cento
b) Aliquota per altri immobili 0,76 per cento
c) Detrazione spettante per le abitazioni principali cat. A/1, A/8, A/9, come segue:
- euro 200,00 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- la detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata.

Scadenze IMU – TASI Acconto 18/06/2018
Saldo 17/12/2018
Unica Soluzione 18/06/2018

La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018), ha esteso anche al 2017 le novità in materia di fiscalità locale introdotte nel 2016, tra le quali:
a) Abolizione della TASI per le abitazioni principali, estesa anche alle relative pertinenze (una per categoria C2-C6-C7), sia per i proprietari che per gli occupanti/inquilini dove abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale. Rimane in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (categoria. A1/A8/A9);
b) Agevolazione IMU/TASI per quanto riguarda le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti, ovvero la possibilità di dimezzare la base imponibile qualora siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni:
1. L’abitazione concessa in comodato gratuito non deve essere accatastata nelle categorie A1-A8-A9
(categoria di lusso);
2. L’abitazione deve essere concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la
utilizzano come abitazione principale;
3. Il contratto di comodato gratuito deve essere registrato;
4. Il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
5. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9 (categorie di lusso);
6. Il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto delle condizioni richieste

Ultimo aggiornamento

Martedi 17 Maggio 2022