IMU Anno 2017

Data di pubblicazione:
20 Ottobre 2021

IMU

Imposta Municipale Propria

PRESUPPOSTO

Presupposto per l’applicazione dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

SOGGETTI PASSIVI

Sono soggetti al pagamento dell’IMU:

  • coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
  • il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
  • i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
  • i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.

Valore dei Fabbricati

Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto dei Fabbricati, alla quale sia attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale.

Il valore dei fabbricati è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno in corso, rivalutate del 5 per cento i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

Valore dei Fabbricati storici

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico.

Valore dei Fabbricati  inagibili

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Valore dei Terreni Agricoli

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno in corso, rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

Valore delle Aree Fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno in corso determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

PERIODO DI POSSESSO

L’IMU è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso.

Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile.

Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'IMU che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

ESCLUSIONI ED ESENZIONI

L’imposta non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili:

  • abitazione principale (con relative pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale s’intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo famigliare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo famigliare si applicano per un solo immobile (in tal caso vi è l’obbligo di dichiarazione);
  • immobili assimilati all’abitazione principale:
  1. unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
  2. una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, purché pensionati nei rispettivi Paesi di residenza ed a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  3. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  4. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche a prescindere dalla residenza anagrafica;
  5. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministro Infrastrutture del 22.04.2008;
  6. casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  7. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale (immobili di cat.D/10 e fabbricati di altre categorie catastali che presentano l’annotazione di ruralità);
  • terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola;
  • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • gli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.

 

RIDUZIONI

La base imponibile è ridotta del 50%:

  • per i fabbricati di interesse storico e artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (per il periodo in cui sussistono le condizioni). L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data in cui lo stato di inagibilità o di inabitabilità è accertato dall’ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. Resta fermo l’obbligo dichiarativo in caso di perdita dei requisiti per usufruire della predetta riduzione per inagibilità/inabitabilità;
  • per le unità immobiliari concesse in comodato dal possessore ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tale riduzione si applica dall’anno 2016 a condizione che sussistano contemporaneamente tutti i requisiti sotto elencati (per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’Economia e Finanze del 17.02.2016):
    • L’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata nelle categorie A1-A8-A9;
    • L’abitazione deve essere concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
    • Il contratto di comodato deve essere registrato;
    • Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
    • Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9;
    • Il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto delle condizioni richieste e deve riportare in calce la seguente od analoga dicitura: “abitazione data in comodato: si attesta il possesso dei requisiti previsti dalla Legge di Stabilità 2016 per la riduzione del 50%”.

 MODALITA’ DI VERSAMENTO E SCADENZE

L’IMU è versata attraverso il modello F24 presso tutti gli Istituti di Credito, gli Uffici Postali o attraverso il pagamento elettronico o telematico (home-banking), con arrotondamento all’unità di euro per difetto / eccesso se la frazione è inferiore o uguale / superiore a € 0,49, alle seguenti scadenze:

  • entro il 16 giugno 2017: versamento del 50% dell’imposta dovuta (oppure è facoltà pagare in un’unica soluzione annuale entro la stessa data);
  • entro il 18 dicembre 2017 (cadendo il 16 dicembre di sabato): versamento del saldo dell’imposta.

Esclusivamente per gli enti non commerciali è previsto il versamento dell’IMU in tre rate con scadenza:

  • 16 giugno 2017 prima rata;
  • 18 dicembre 2017 (cadendo il 16 dicembre di sabato) seconda rata;
  • 18 giugno 2018 (cadendo il 16 giugno di sabato) rata a saldo.


L’importo delle prime due rate è pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per lo scorso anno, mentre l’ultima rata va versata a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno corrente.


Codici tributo da utilizzare per il versamento:

  • 3912 abitazione principale;
  • 3914 terreni agricoli;
  • 3916 aree edificabili;
  • 3918 altri fabbricati;
  • 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato;

N.B.: l’imposta va versata interamente al Comune ad eccezione di quella relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D che va riversata totalmente allo Stato.

 IMPORTO MINIMO PER IL VERSAMENTO

Non è dovuta l'imposta se complessivamente è inferiore ad € 12,00, considerando tutti gli immobili posseduti o detenuti dal contribuente e per l’intero periodo d’imposta.

 COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA (cosiddetto “ravvedimento operoso”)

In caso di omesso o insufficiente versamento, il contribuente può ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso, versando l'imposta unitamente alle sanzioni ridotte, calcolate come segue:

  • 0,10% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
  • 1,50% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
  • 1,67% dell’imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
  • 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno ad un anno dalla scadenza prevista per il versamento dell’acconto o del saldo;

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (per l’anno 2016 fissati nella misura dello 0,20% e dal 1° gennaio 2017 nella misura dello 0,10%) con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”. 

 RIMBORSI

Il cittadino che ha versato somme non dovute a titolo di IMU, può presentare domanda di rimborso, sia per quanto riguarda la quota di imposta comunale che per l'eventuale quota riservata allo Stato, in carta libera specificando i motivi della richiesta, oppure utilizzando il modello predisposto dall'ufficio, allegando tutta la documentazione richiesta.

L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del versamento.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione IMU, redatta sul modello ministeriale, e le richieste di riduzione vanno presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo pena decadenza, consegnandole direttamente all'Ufficio Tributi o spedite per posta con raccomandata senza avviso di ricevimento o tramite pec.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Le dichiarazioni ICI valgono anche con riferimento all’IMU.

Gli enti non commerciali inviano esclusivamente in modalità telematica l’apposito modello ministeriale.

La dichiarazione non deve essere presentata quando le variazioni sono relative ad eventi conoscibili dal Comune in quanto rilevabili dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o dell’Anagrafe comunale.

--------

Per un maggior approfondimento, si rimanda alla consultazione del Regolamento Comunale IUC.

Link dedicati:

PGT Piano di Governo del Territorio

Ultimo aggiornamento

Martedi 17 Maggio 2022